Martedì, Marzo 19, 2024

Il compito del CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI è di aiutare il Parroco con il consiglio nell'amministrazione dei beni appartenenti alla parrocchia; pertanto ha funzione consultiva.

Il Can. 537 stabilisce:
«In ogni parrocchia vi sia il Consiglio per gli Affari Economici che è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia».
Le persone del Consiglio per gli Affari Economici vengono scelte nella comunità parrocchiale fra quelle che hanno disponibilità, capacità e conoscenza della legge in ordine all'amministrazione; sono persone attive nella comunità parrocchiale, godono stima per la loro testimonianza di vita cristiana e integrità morale.
A norma dei Can. 537 e 532, il Presidente del C.A.E. è il Parroco; egli rappresenta la parrocchia a norma di diritto in tutti i negozi giuridici; deve curare che i beni della parrocchia siano amministrati a norma di diritto.

All'amministrazione della parrocchia competono i redditi patrimoniali, tutti gli introiti vari da questue, donazioni, offerte destinate alla parrocchia stessa.
Il C.A.E., in ottemperanza alle disposizioni dell'Ordinario diocesano e alla indicazione del Parroco predispone, a tempo debito, il bilancio preventivo e consuntivo delle entrate e delle uscite.
Il Parroco è tenuto, ogni anno, entro la fine del mese di gennaio, a presentare all'Ordinario diocesano (Can. 1287) il bilancio consuntivo dell'anno precedente con il parere del C.A.E.
Per gli atti amministrativi che richiedono l'autorizzazione dell'Ordinario, il Parroco allega alla richiesta il parere motivato del C.A.E.; a norma di diritto tutti gli atti e negozi giuridici di amministrazione straordinaria necessitano dell'autorizzazione dell'Ordinario.
Per quanto è possibile, nel consiglio per gli affari economici devono essere presenti le seguenti competenze:
giuridica (ad es. un legale o un notaio), economico-finanziaria (ad es. un funzionario di banca),
economico-amministrativa (ad es. un ragioniere o un dottore commercialista), tecnica (ad es. un geometra o un architetto).
L’attività richiesta ai consiglieri non sarà comunque limitata alla loro competenza professionale, ma improntata all’espressione di un vero servizio ecclesiale.

 
REGOLAMENTO
 
 
Art. 1 - Natura:
Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici della Parrocchia (d'ora in poi chiamato C.P.A.E.), costituito dal Parroco in attuazione al can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l'organo di partecipazione dei fedeli alla gestione economica della Parrocchia.
Art. 2 - Fini:
Il C.P.A.E. ha i seguenti scopi:
-     Coadiuvare il Parroco nel predisporre il bilancio preventivo della Parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura;
-     Approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo;
-     Verificare, per quanto attiene agli aspetti economici, l’applicazione della convenzione prevista dal can. 520, § 2, per le Parrocchie;
-     Esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione;
-     Curare l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della Parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la curia diocesana di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata dei Goti (can. 1284, § 2, n. 9) e l'ordinaria archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali.
Art. 3 - Composizione:
Il C.P.A.E. è composto dal Parroco, che di diritto ne è il Presidente, dai Vicari parrocchiali e da almeno tre fedeli laici, nominati dal Parroco, sentito il parere del Consiglio Pastorale o, in sua mancanza, di persone mature e prudenti; i Consiglieri devono essere eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con lo spirito ecclesiale e possibilmente esperti in diritto o in economia.
I loro nominativi devono essere comunicati alla Curia Diocesana di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata dei Goti almeno quindici giorni prima del loro insediamento.
I membri del C.P.A.E. durano in carica tre anni e il loro mandato può essere rinnovato.
Per la durata del loro mandato i Consiglieri non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi, riconosciuti a giudizio insindacabile della Curia Diocesana di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata dei Goti.
Art. 4 - Incompatibilità:
Non possono essere nominati membri del C.P.A.E. i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia.
Art. 5 - Compiti del Presidente:
Spetta al Presidente:
-     La convocazione e la presidenza del C.P.A.E.;
-     La fissazione dell'ordine del giorno di ciascuna riunione;
-     La presidenza delle riunioni;
-     La designazione del Segretario
Art. 6 - I compiti del Consiglio:
Il C.P.A.E. ha funzione consultiva, non deliberativa. In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della Parrocchia in conformità al can. 212, § 3.
Il Parroco ne ricercherà e ascolterà attentamente il parere, e non se ne discosterà se non per gravi motivi, e ne userà ordinariamente come valido strumento per l'amministrazione della Parrocchia.
Ferma resta, in ogni caso, la legale rappresentanza della Parrocchia che in tutti i negozi giuridici spetta esclusivamente al Parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532.
Art 7 - Riunioni del Consiglio:
Il C.P.A.E. si riunisce almeno una volta al quadrimestre, nonché ogni volta che il Parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta a quest’ultimo richiesta daalmeno due membri del Consiglio.
Alle riunioni del C.P.A.E. potranno partecipare, ove necessario, su invito del Presidente, anche persone in qualità di esperti.
Ogni Consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.
Art. 8 - Vacanza di seggi nel Consiglio:
Nei casi di morte, di dimissioni, di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri del C.P.A.E., il Parroco provvede, entro quindici giorni, a nominare i sostituti. I Consiglieri cosi nominati rimangono m carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso e possono essere confermati alla successiva scadenza.
Art. 9 - Esercizio:
L'esercizio finanziario della Parrocchia va dal l° gennaio - al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 marzo successivo, il bilancio consuntivo, debitamente firmato dai membri del Consiglio, sarà sottoposto dal Parroco alla Curia Diocesana di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata dei Goti.
Art. 10 - Informazioni alla Comunità Parrocchiale:
Il C.P.A.E. presenta annualmente al Consiglio Pastorale Parrocchiale il rendiconto sull'utilizzazione delle offerte ricevute dai fedeli (can. 1287), indicando anche le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del Clero parrocchiale.
Art. 11 - Validità delle sedute e verbalizzazione:
Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la sottoscrizione del Parroco e del Segretario del Consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva.
Art. 12 - Rinvio a norme generali:
Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, si applicheranno le norme generali del Diritto Canonico.